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Anche l’agente commerciale in prova può ottenere l’indennità in caso di risoluzione del contratto

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 aprile 2018

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La Corte Ue, con la sentenza di ieri resa nella causa C-645/16, ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 17 della direttiva 86/653/CEE, che disciplina alcuni diritti dell’agente commerciale.
In particolare, la disposizione prevede che l’agente, qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, ha diritto a un’indennità che tenga conto delle circostanze e delle provvigioni che l’agente commerciale perde a causa dell’estinzione del contratto.

Inoltre, l’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni. L’indennità o il risarcimento dell’agente sono esclusi nei soli casi – precisati dal successivo art. 18 – della risoluzione per inadempienza imputabile all’agente o del recesso dal contratto da parte dell’agente (salvo in particolari circostanze).

Il caso sottoposto alla Corte Ue è quello di un agente che si è visto negare il diritto all’indennità quando, dopo i primi cinque mesi di prova, il preponente ha deciso di risolvere il contratto per il mancato conseguimento dell’obiettivo contrattualmente fissato (l’agente aveva realizzato, infatti, una sola vendita, rispetto alle 25 annue contrattualmente previste).

Secondo la Corte di Cassazione francese, il diritto all’indennità prevede nella normativa francese un’eccezione qualora il contratto di agenzia commerciale sia risolto durante il periodo di prova. Data, quindi, la lettera dell’art. 17 della direttiva Ue, i giudici hanno rimesso la questione alla Corte Ue per chiedere se la norma in parola debba essere interpretata nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista in caso di cessazione del contratto di agenzia commerciale trovino applicazione anche laddove la cessazione si verifichi nel corso del periodo di prova.

La Corte Ue, nella sentenza in commento, si pronuncia in senso favorevole, precisando che i rapporti tra agente commerciale e preponente sussistono, ai sensi dell’art. 1 della direttiva 86/653/CEE, a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a prescindere dalla questione se il contratto preveda o meno un periodo di prova. Di conseguenza, prosegue la Corte, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il solo fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova.

Infine, proprio alla luce della finalità della direttiva oggetto della questione, la Corte Ue afferma che si ritiene esclusa qualsiasi interpretazione dell’art. 17 della direttiva 86/653/CEE che possa risolversi a detrimento dell’agente commerciale.

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