Cessione INTRA valida anche senza iscrizione al VIES dell’acquirente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10006 di ieri, ha ribadito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non determina il venir meno dell’effettività della cessione intracomunitaria e il corrispondente regime di non imponibilità IVA, salvo si tratti di un caso di frode. Il principio è stato affermato dalla Corte Ue del 9 febbraio 2017, causa C-21/16.
Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, sono necessarie esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo comunitario non risulta rilevante e rappresenta solamente un requisito “formale”.
Si ricorda che i requisiti sostanziali sono definiti dall’art. 138, par. 1 della direttiva 2006/112/CE (art. 41 comma 1 del DL 331/93 a livello nazionale) e corrispondono essenzialmente:
- allo status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
- al fatto che i beni sono trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
- al carattere oneroso della cessione di beni effettuata.
Quindi, in presenza dei requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo qualora il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale o laddove la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41