Fatturazione differita anche nei rapporti di mandato
Differenze nel flusso di fatturazione a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza
In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, le imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti ad IVA, hanno la facoltà di avvalersi della fatturazione differita, ossia di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ricordiamo che, in linea generale, le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione.
L’opzione è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare le parti nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea
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