Dichiara in Italia la società esterovestita
La pronuncia della Cassazione n. 20856/2018, in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell’IVA, di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000, ha sottolineato come tale obbligo sussista anche in capo ad una società avente formale residenza fiscale all’estero. Il che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.
Oggetto del precetto penale in questione è la semplice omissione della presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che vi è tenuto, al fine di evadere l’imposta, senza che assuma alcuna rilevanza la dimostrazione della produzione di un effettivo danno economico per l’Amministrazione finanziaria.
Il dolo specifico di evasione, inoltre, risulta pienamente configurato dall’esterovestizione; meccanismo utilizzato proprio allo scopo di sottrarre la società all’obbligo di presentazione della dichiarazione e corresponsione dell’imposta.
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