Credito «abusivo» non risarcito se l’affidamento sulla finanziata è colposo
La mancata conoscenza dello stato di insolvenza non deve dipendere da negligenza del danneggiato
In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi, per tal via, il fallimento, nei confronti dei terzi che, in ragione di ciò, abbiano confidato nella sua solvibilità, continuando a intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi stessi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a una loro colpa.
È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11695, depositata ieri. Il tema è quello dell’autoresponsabilità del terzo danneggiato che, in ragione della condotta tenuta dalla banca che eroghi un finanziamento, sia persuaso a fare affidamento sulla solvibilità dell’impresa che
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