Falso in bilancio se si omette l’indicazione delle garanzie prestate
Il reato si ripete per ogni esercizio in cui l’omissione continua, ma il dolo va provato in concreto
L’omessa ostensione di dati contabili imposti per legge, suscettibili di incidere sul patrimonio dell’impresa anche negli esercizi successivi rispetto a quello in cui i valori economici sono venuti ad esistenza, può integrare diversi reati “istantanei” di falso in bilancio, per ciascun anno di esercizio, fino al momento in cui la condotta reticente non venga a cessare.
Così la Corte di Cassazione – nella sentenza n. 21672 depositata ieri – ritiene che le false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., possano essere contestate anche in un caso in cui vengano omesse le informazioni riferibili a delle garanzie prestate dalla società in relazione ad un contenzioso pendente.
Tale disposizione (oggi riferita solo alle società “non quotate”, mentre per le “quotate” ...
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