L’interesse dell’amministratore e dell’ente all’illecito possono coincidere
Esclude la responsabilità solo quell’interesse personalissimo, totalmente estraneo alla politica di impresa
La Suprema Corte, nella sentenza n. 295/2018, tratta approfonditamente il problema della responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche in relazione a reati, nel caso di specie truffe nei confronti di un istituto bancario dirette all’ottenimento di finanziamenti, commessi da un amministratore unico e presidente di una spa. I riferimenti normativi di interesse, oltre l’art. 640-bis c.p. (che disciplina il reato di truffa aggravata), sono gli artt. 5, 6 e 24 del DLgs. 231/2001.
La pronuncia, dichiarando il ricorso inammissibile e quindi confermando la responsabilità penale-amministrativa della società, ha tuttavia fornito interessanti indicazioni in relazione ai concetti di “interesse” e “vantaggio” ex art. 5 del DLgs. 231/2001.
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