Corruzione integrata anche da atti discrezionali o consultivi
Sanzioni più gravi per lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi di terzi
Con la nozione di “corruzione” si fa riferimento a diverse tipologie di condotta penalmente rilevante. Innanzitutto vanno distinte le ipotesi di corruzione “pubblica” previste agli artt. 318 e 319 c.p. da quella di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Si parla inoltre di corruzione attiva e passiva, a seconda che si abbia come prospettiva quella del corruttore (chi paga in cambio di un atto a lui favorevole) o del corrotto (chi riceve il denaro o altra utilità per compiere un determinato atto).
Sanzioni differenti sono, poi, previste a seconda che si tratti di corruzione propria o impropria. Per corruzione propria si intende quella disciplinata dall’art. 319 c.p. che contempla l’ipotesi in cui il soggetto pubblico riceve denaro o altra utilità (o ne accetta
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