Consecuzione tra procedure irrilevante per il «fallimento in estensione»
Il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale guarda alla sentenza di fallimento e prescinde dalla precedente domanda di concordato
L’art. 147, comma 2 del RD 267/1942 (L. fall.) stabilisce che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società dichiarata fallita (c.d. fallimento in estensione) non può essere pronunciato “decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata”. La sussistenza di tale presupposto temporale deve sempre essere accertata considerando la data della sentenza di fallimento, anche qualora alla stessa si sia pervenuti a seguito di un ricorso per concordato preventivo presentato nel termine annuale, ma poi dichiarato inammissibile oltre tale scadenza.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 14069 depositata ieri, accogliendo il ricorso di due persone fisiche, soci illimitatamente responsabili sino
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