Illegittimo il licenziamento per scarso rendimento prima del superamento del comporto
La Cassazione ha richiamato il proprio consolidato e costante indirizzo in materia in un caso di eccessiva morbilità
È illegittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15523, depositata ieri, tornando ad affrontare il tema del licenziamento per eccessiva morbilità.
Si ricorda che, in caso di malattia, a norma dell’art. 2110, comma 2 c.c., il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore se non dopo la scadenza del termine di conservazione del posto (c.d. “periodo di comporto”).
Nel caso posto all’esame della Suprema Corte, un lavoratore era stato licenziato per scarso rendimento per aver effettuato, nell’arco di sei anni, reiterate assenze per malattia che, a giudizio dell’impresa, avevano causato
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