Compensazione legale nel sequestro di prevenzione senza peculato
La Cassazione n. 29420/2018 ha precisato che non integra la condotta di peculato, di cui all’art. 314 c.p., l’amministratore giudiziario/pubblico ufficiale della procedura di prevenzione di cui al DLgs. 159/2011 che si limiti a regolarizzare le scritture contabili con l’annotazione di una compensazione intervenuta ex lege in epoca antecedente all’istituzione del vincolo sulla società e attinente, da un lato, a un credito vantato dalla società verso l’amministratore destinatario della procedura, e, dall’altro, a un debito di corrispondente ammontare della società nei riguardi dello stesso per i relativi compensi.
Corollario di tale impostazione è l’irrilevanza del successivo adempimento tributario (attinente al versamento delle ritenute IRPEF), che, pur comportando necessariamente una fuoriuscita di denaro dal patrimonio della società sottoposta a sequestro di prevenzione, va apprezzato alla stregua di atto dovuto, insuscettibile di rivestire rilevanza penale, non avendo alcun pregio, per quanto detto, la tesi della illiceità della condotta che ne rappresenta l’imprescindibile presupposto.
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