Diritti per i periodi lavorati in successivi contratti a termine non inglobabili nell’indennità risarcitoria
Con la sentenza n. 17248, depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di tutela del lavoratore assunto con un contratto a termine illegittimo, nello specifico caso in cui non sia stato stipulato un unico contratto a termine, ma una serie di contratti a termine.
In verità, il legislatore, quando ha modificato il regime in questione, ha espressamente considerato solo il caso della stipulazione di un unico contratto a termine. Con l’art. 32, comma 5 della L. 183/2010 – oggetto dell’esame della Suprema Corte – il legislatore ha infatti previsto che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanni il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Con l’art. 1, comma 13 della L. 92/2012, ha poi precisato che detta indennità andava interpretata nel senso che ristorava per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese “le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Il quadro non è cambiato a seguito dell’abrogazione delle disposizioni citate ad opera del DLgs. 81/2015, avendone il legislatore riesposto il contenuto all’art. 28, comma 2.
Con la sentenza di ieri la Suprema Corte ha ribadito che l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della L. 183/2010 (ora art. 28 del DLgs. 81/2015) riguarda solo i periodi di “non lavoro”, perché solo per questi periodi vi è un danno subito dal lavoratore da risarcire, e cioè il danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta a un contratto a termine illegittimo.
Al contrario, i periodi di lavoro, in cui il lavoratore è stato retribuito, sono estranei all’indennità di cui trattasi, non avendo il lavoratore subito conseguenze negative sul piano retributivo o contributivo.
Dunque, per i periodi di non lavoro al lavoratore spetta l’indennità da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità, mentre per i periodi lavorati in successivi contratti a tempo determinato il lavoratore ha diritto a essere retribuito e ha diritto a che tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.
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