Il terreno e il fabbricato possono essere ceduti separatamente
Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di cessione separata consente di eccepire al principio dell’accessione
Nell’ordinanza n. 19007 depositata ieri, la Cassazione esamina l’ipotesi della cessione “separata” del terreno e del fabbricato su di esso esistente.
La questione sorge da un atto di compravendita immobiliare con il quale vengono venduti “separatamente” il suolo e la costruzione ivi edificata: il suolo viene venduto dal proprietario ed il fabbricato viene venduto dalla società che l’ha costruito.
L’atto di cessione viene regolarmente assoggettato ad imposizione, applicando l’imposta di registro sulla cessione del terreno ceduto dal privato e l’IVA sul fabbricato ceduto dall’impresa costruttrice.
L’Agenzia delle Entrate, però, richiede la maggiore imposta di registro, affermando che l’atto di cessione del fabbricato non
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