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Il rapporto a termine prosegue se gravidanza e successive assenze della sostituita sono connesse

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 luglio 2018

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Con la sentenza n. 19860, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di prosecuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine pattuito.
La pronuncia è stata resa con riferimento ad un contratto stipulato nella vigenza del testo del DLgs. 368/2001 prima che venisse modificato – in primis – dalla L. 92/2012 (quando, cioè, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro era consentita “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”).

Nel caso specifico, si trattava di un’assunzione a termine per sostituire una lavoratrice temporaneamente assente per gravidanza e puerperio. Il rapporto a tempo era poi proseguito oltre il termine pattuito. Nel frattempo però – così era stato accertato nel corso del giudizio di merito – la lavoratrice sostituita non era rientrata in servizio, rimanendo assente per ferie e per malattia del bambino dopo i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.
Secondo la ricorrente, la prosecuzione dell’attività avrebbe inficiato la legittimità del contratto a termine, comportando la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato.

Non è stata dello stesso avviso la Cassazione la quale, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che non sussistesse alcuna proroga del termine apposto.
Secondo la Corte, infatti, nel caso di specie permaneva la causale sostitutiva indicata nel contratto, sul presupposto che vi fosse una connessione tra le assenze per ferie e quelle per malattia del bambino (successive ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa) e la gravidanza.

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