Il diritto alla NASpI persiste anche dopo la fruizione dell’indennità di mobilità
Con il messaggio n. 3018 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla scorta di alcune segnalazioni giunte dagli Enti di patronato in seguito al mancato accoglimento di alcune domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
A tal proposito, si ricorda che, in termini generali, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 22/2015, la domanda NASpI deve essere presentata all’INPS telematicamente (tramite il sito web, Patronato o Contact Center) entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In particolare, nel messaggio in esame si rende noto che l’Istituto ha approfondito la problematica sottoposta dai Patronati, sia da un punto di vista normativo che procedurale, con riferimento al caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei 68 giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria o del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti 68 giorni.
Sul punto, l’INPS richiama un precedente parere del Ministero del Lavoro, secondo cui nulla osta a che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per l’indennità di NASpI possano accedervi qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex DL 299/94 (conv. L. 451/94) intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.
Pertanto, accertata in tali casi la persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’INPS rende noto che a breve istruirà i propri operatori per la gestione delle procedure in presenza delle descritte casistiche.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41