Riassunzione in rinvio alla prova della notifica
L’atto di riassunzione va notificato alle parti personalmente
Il giudizio che si svolge a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza di appello con rinvio, va gestito con la massima attenzione.
La mancata riassunzione nel termine perentorio dei sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, così come l’estinzione del processo per altra causa, oppure l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, determinano il consolidamento dell’atto impugnato in origine, essendo irrilevante la circostanza che, magari sia in primo che in secondo grado, il contribuente fosse risultato vincitore, salva la formazione di eventuali giudicati interni.
Per rispettare la decadenza dei sei mesi, il ricorso in riassunzione va notificato ad almeno una delle parti del processo di Cassazione, come sancisce ...
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