Storno di fondi imponibile solo per accantonamenti dedotti
Se l’accantonamento non è stato dedotto, la sopravvenienza non dovrebbe essere tassata
La Cassazione, con due recenti sentenze (nn. 23812/2017 e 18719/2018), si è pronunciata in merito al trattamento fiscale della sopravvenienza attiva derivante dallo storno di fondi.
Ai sensi dell’art. 107 comma 4 del TUIR, “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati” dal TUIR.
La Suprema Corte, in modo coerente con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle Entrate n. 204/2008) e della dottrina, ha stabilito che, nella specie, da un lato, le quote accantonate costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, mentre, dall’altro lato, l’utilizzo del fondo deve essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione ...
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