Rimborso dell’IVA in eccesso riservato al cedente
Il cessionario può rivolgersi al Fisco solo se l’imposta si riflette sulla liquidazione finale
Nella sentenza n. 23288 depositata ieri, 27 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il cessionario non è legittimato a chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA che assume di avere indebitamente assolto in rivalsa. Il rimborso spetta, invece, se l’IVA non dovuta relativa all’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica si riflette sulla liquidazione finale dell’imposta, comportando un’eccedenza rimborsabile.
Il caso in esame riguarda l’istanza di rimborso presentata da un’università con riguardo alla maggiore IVA asseritamente versata per l’acquisto di un compendio immobiliare, a fronte dell’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta ...
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