Dal CNDCEC chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari
In vista dell’attivazione dell’Albo unico dei consulenti finanziari, prevista al più tardi per il 1° dicembre 2018, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili fornisce le indicazioni per poter entrare a far parte del nuovo albo, senza sostenere la prova valutativa prevista dalla normativa.
I soggetti esonerati dalla prova, spiega il CNDCEC nell’informativa n. 74, pubblicata ieri, sono consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria che svolgevano già questa attività alla data del 31 ottobre 2007, e che risultano in possesso, per le persone fisiche, dei requisiti previsti dall’art. 7 del DM n. 206/2008.
Tale norma prevede che, per poter essere esonerati dalla prova valutativa, bisogna avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e aver svolto attività di consulenza in materia di investimenti per non meno di due anni nell’ultimo triennio. Tale attività deve essere stata svolta in maniera significativa, intendendosi con ciò “un livello di attività tale da rendere presumibile l’acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa”.
Qualora in possesso di detti requisiti, si può (già dal 2 luglio scorso) inviare domanda di iscrizione al nuovo albo con relativa richiesta di esonero dalla prova, in modo da poter essere inseriti nella sezione dei consulenti autonomi. La domanda verrà istruita entro 180 giorni.
Nell’informativa si ricorda che, a partire dall’avvio dell’operatività dell’Albo, potranno continuare la loro attività solo i soggetti regolarmente iscritti. Ad ogni modo, fino ai sei mesi successivi alla data di avvio, si potranno continuare a inviare le richieste di iscrizione con esonero dalla prova. Se, però, la domanda arriverà dopo l’attivazione dell’albo, per poter tornare a svolgere l’attività bisognerà aspettare l’arrivo della delibera di iscrizione.
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