«Adeguamenti» da transfer pricing fuori campo IVA
Non individuabile un nesso diretto con l’originaria cessione dei beni
Le erogazioni finanziarie infragruppo effettuate nel contesto del ripianamento delle perdite operative realizzate da una società al fine di garantire il rispetto del criterio di libera concorrenza (previsto in tema di prezzi di trasferimento) non possono essere qualificate come prestazioni di servizi ai fini IVA, né conseguentemente concorrere alla formazione della relativa base imponibile. Queste, in estrema sintesi le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 60 pubblicata ieri, 2 novembre 2018.
Nel caso di specie, una società (Alfa) cedeva beni e prestava servizi ad un’altra società del gruppo (Beta) sulla base di una valutazione in linea con la policy in tema di prezzi di trasferimento. In forza di un accordo stipulato con la consociata, ...
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