Devoluzione del patrimonio per la ONLUS che non si iscrive al RUNTS
L’iscrizione al RUNTS è anche condizione per l’utilizzo dell’acronimo ETS
La riforma del Terzo settore, con l’introduzione del relativo Codice di cui al DLgs. 117/2017, come integrato e corretto dal DLgs. 105/2018, contiene numerose novità con la finalità di razionalizzare e riorganizzare – anche da un punto di vista tributario – la moltitudine di norme che regolano i più svariati tipi di enti.
Tra le novità suddette, sono di sicuro interesse quelle che avranno impatto sugli enti attualmente qualificati come ONLUS, soprattutto laddove si rifletta sul fatto che le norme del DLgs. 460/97 verranno abrogate (ex art. 102 comma 2 lett. a) del DLgs. 117/2017) a partire dal periodo d’imposta in cui coesisterà la doppia condizione per la piena entrata in vigore della riforma, ossia l’autorizzazione della Commissione europea e la piena operatività del RUNTS
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