Non imponibilità IVA all’esportazione anche con prove «alternative»
Secondo la Corte di Giustizia gli Uffici devono considerare anche la validità del carnet TIR
Con una rilevante sentenza, depositata ieri (causa C-495/17), la Corte di Giustizia ha affermato che, ai fini della prova delle esportazioni, devono essere presi in considerazione anche documenti alternativi alla dichiarazione doganale, come nel caso del carnet TIR vidimato dall’Ufficio doganale dello Stato extra Ue di destinazione della merce.
Per valutare l’effettiva esportazione dei beni e, dunque, la spettanza del regime di non imponibilità IVA dell’operazione, le Autorità fiscali dei singoli Stati sono quindi tenute ad esaminare anche l’eventuale documentazione ulteriore prodotta dal soggetto passivo, purché si tratti di documenti attendibili e sui quali non vi siano dubbi di autenticità.
Dovrà essere riconosciuta la non imponibilità IVA all’esportazione se
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