Riserve in sospensione alla prova del nuovo regime sui dividendi
Ai fini dell’imposizione in capo ai soci, l’anno di formazione della riserva dovrebbe coincidere con quello in cui hanno scontato l’IRES
Il saldo attivo di rivalutazione, che è stato iscritto a seguito della rivalutazione degli immobili ex DL 185/2008, ha natura di riserva in “sospensione d’imposta”
In caso di distribuzione ai soci, il suo importo, incrementato dell’imposta sostitutiva, concorre a formare la base imponibile della società o dell’ente. Dall’importo da versare a titolo definitivo si scomputa quanto anticipato con il precedente pagamento dell’imposta sostitutiva versata in sede di rivalutazione.
Inoltre, la riserva di rivalutazione ha, per il socio percipiente, natura di utile, imponibile secondo la disciplina dei dividendi.
Se si considerasse tale riserva di utili come effettivamente formata nel 2008 (anno della rivalutazione degli immobili), essa dovrebbe concorrere al reddito
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