Regime degli impatriati per il rientro di lavoratori distaccati «senza continuità»
Secondo l’Agenzia il beneficio spetta in caso di licenziamento e inizio di una nuova attività in Italia
Con la risposta n. 904-1251/2018, non ancora pubblicata, resa il 17 ottobre 2018 a un interpello presentato da un contribuente che riteneva di poter accedere al beneficio previsto dall’art. 16 comma 1 del DLgs. 147/2015, l’Agenzia delle Entrate è ritornata su alcuni aspetti della normativa nell’ambito dei lavoratori cosiddetti “impatriati” qualora questi siano stati all’estero con contratto di distacco.
La norma prevede, in presenza dei vari requisiti soggettivi richiesti, la riduzione del 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia per l’attività di lavoro dipendente che di lavoro autonomo. L’agevolazione decorre dal periodo di imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale e per i quattro successivi.
Il caso oggetto di interpello riguardava ...
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