ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Fissate le modalità per nuovi avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro

/ REDAZIONE

Martedì, 18 dicembre 2018

x
STAMPA

Con il provvedimento n. 517020 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con cui mette a disposizione di specifici contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”), da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2017.

Si tratta degli avvisi di anomalia previsti dall’art. 1 commi 634-636 della L. 190/2014, che ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia, strumentale all’assolvimento degli obblighi tributari e all’emersione spontanea delle basi imponibili.

L’Agenzia trasmette le comunicazioni agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC. Le informazioni sono rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

I contribuenti possono inoltre consultare la comunicazione e una serie di informazioni di dettaglio all’interno del “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

L’Agenzia precisa infine che i contribuenti possono regolarizzare errori e omissioni eventualmente commessi con il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

TORNA SU