Gestione separata INPS per commercialisti e praticanti avvocati
La previsione del contributo integrativo per i professionisti «senza cassa» non inibisce la forza espansiva dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995
Con una serie di pronunce intervenute nell’ultimo anno, la Cassazione ha definitivamente dato risposta a una questione molto dibattuta, quale l’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995) del professionista non iscritto alla Cassa previdenziale di appartenenza, ma comunque titolare di redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
Nella risoluzione della questione hanno rilevanza marginale i motivi per cui, di fatto, a fronte dell’iscrizione all’albo professionale, non risulta iscrizione alla Cassa; nel caso degli avvocati, per esempio, le controversie riguardano i periodi in cui tale iscrizione non era obbligatoria (Cass. n. 32167/2018) oppure l’ipotesi del praticante avvocato (Cass. n. ...