Sulla responsabilità penale del professionista Cassazione oscillante
Secondo una recente decisione, senza ulteriori apprezzamenti sul fatto che sia stata messa a disposizione per fini illeciti, l’attività è di per sé lecita
Sempre più spesso la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del professionista per illeciti fiscali, societari o fallimentari commessi dai propri clienti.
Che di tali reati possa rispondere, pur non essendo in possesso delle specifiche qualifiche soggettive (contribuente, amministratore, sindaco, direttore generale), anche il commercialista che presta il proprio ausilio per la violazione della legge penale è assolutamente pacifico (Cass. nn. 49472/2013 e 34836/2017).
D’altronde, una tale evenienza è frequente, posto che se è vero che, ad esempio, la paternità del bilancio è necessariamente da attribuirsi agli amministratori della persona giuridica, dall’altro costoro spesso non hanno le competenze per provvedere alla redazione di tale documento – specie quando occorra ...
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