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Sottrarsi fraudolentemente alle accise non è abuso del diritto

/ REDAZIONE

Sabato, 9 febbraio 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 5809/2019, ha ribadito che l’istituto dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000 – che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 del DLgs. 128/2015, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili – ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa di cui al DLgs. 74/2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (cfr. Cass. n. 38016/2017).
Tale disciplina è applicabile anche in materia di accise.

Nel caso di specie, in particolare, il reato contestato consisteva, ex art. 40 del DLgs. 504/1995 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici), nell’avere l’imputato – quale legale rappresentante di un società proprietaria di un’imbarcazione da diporto, e facendo risultare al momento dei rifornimenti di carburante, contrariamente al vero, di avere adibito l’imbarcazione ad attività di noleggio anziché ad attività di locazione, dunque beneficiando dell’esenzione dal pagamento dell’accisa – destinato ad usi soggetti ad imposta notevoli quantitativi di gasolio acquistati in regime di esenzione, corrispondenti ai rifornimenti di carburante effettuati nel corso dell’attività di locazione; fatto aggravato in quanto relativo a quantitativi di prodotti energetici superiori a 2000 kg.

Emerge, quindi, come, ai fini della consumazione del reato, fosse stata posta in essere una condotta fraudolenta, ossia l’aver “fatto risultare al momento dei rifornimenti di carburante, contrariamente al vero, di avere adibito l’imbarcazione ad attività di noleggio anziché ad attività di locazione”.
Si tratta di condotte che integrano una diretta violazione delle norme in materia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

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