Nelle cessioni di beni strumentali accertamento IVA con effetti sulle ipocatastali
Per le cessioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto conta il prezzo effettivamente pattuito e non il valore in comune commercio
Alle cessioni di immobili strumentali si applicano le imposte ipotecarie e catastali che, a mente dell’art. 2 del DLgs. 347/90, sono “commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni”.
Il successivo art. 10 del DLgs. 347/90 sancisce che “le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Ai fini dell’imposta di registro, per il combinato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41