Nota di credito elettronica con segno positivo
Le note di credito costituiscono documenti di variazione grazie ai quali possono essere ridotti imponibile e imposta, in conformità con quanto disposto dall’art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Nell’ambito della fatturazione elettronica tali documenti devono essere generati in formato XML, indicando, quale tipologia, il codice TD04 (si vedano le specifiche tecniche allegate sub A al provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757).
Assosoftware, rispondendo, ieri, a un quesito pubblicato nel proprio sito, ha confermato che i valori degli importi contenuti nella nota di credito devono essere obbligatoriamente riportati con segno positivo, “sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota”. L’Associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale ha altresì precisato che eventuali documenti classificati come TD04 “che riportano valori negativi dovranno essere elaborati ignorando il segno”.
Si ricorda che devono essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio le note di variazione riferite ad e-fatture precedentemente emesse. Se, dunque, come precisato dal citato provvedimento n. 89757/2018 al § 6, è stata effettuata la registrazione contabile di una fattura elettronica per la quale è stata recapitata una “ricevuta di scarto”, potrà essere effettuata “una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”.
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