Royalties per diritto d’autore a soggetti esteri con deduzione del 25%
Anche nel caso in cui la ritenuta sia operata a titolo d’imposta è possibile beneficiare della riduzione forfetaria
La disciplina dei diritti d’autore pagati da società italiane a soggetti non residenti presenta un certo grado di articolazione, sia a livello di normativa interna che di Convenzioni contro le doppie imposizioni. In termini generali, i criteri di territorialità previsti dalle norme interne per le royalties sono contenuti:
- nell’art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR, che considera prodotti in Italia, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, “i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”;
- nell’art. 23 comma 1
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41