Le opzioni non sono ritrattabili in presenza di norma più favorevole
L’ordinanza n. 7787 della Cassazione depositata ieri, 20 marzo 2019, ha negato la possibilità di revocare l’opzione per regimi agevolativi connessi alle operazioni straordinarie in presenza di sopravvenute modifiche normative che hanno reso ancora più favorevoli tali regimi.
Nel caso oggetto del contenzioso una società aveva optato per il regime di affrancamento delle plusvalenze derivanti dal conferimento d’azienda con imposizione sostitutiva del 19% a norma dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 358/97.
Successivamente, per le medesime plusvalenze l’art. 3 comma 11 della L. 448/2001 aveva ridotto al 12% l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per cui la società:
- aveva revocato, con atto notarile, l’opzione originaria per l’imposta sostitutiva del 19%, esercitando una nuova opzione con l’imposta al 12%;
- aveva richiesto a rimborso l’imposta pagata per il primo affrancamento.
Ad avviso della Cassazione, la scelta originaria compiuta dalla società nell’atto di conferimento risulterebbe indice di una chiara volontà negoziale che, portata a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, produce i propri effetti e non consente, di conseguenza, la revoca dell’opzione già esercitata.
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