Col massimale NASpI cresce il ticket licenziamento
Il datore di lavoro è tenuto a versare 500,79 euro per ogni anno di anzianità lavorativa sino a un massimo di tre anni
Il datore di lavoro, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, è obbligato a corrispondere all’INPS un contributo, il c.d. ticket licenziamento o tassa sul licenziamento (art. 2 commi 31-35 della L. 92/2012).
Questo contributo non deve essere riconosciuto direttamente al lavoratore, ma va versato all’INPS tramite il modello F24; la sua finalità è quella di “ristorare” l’Istituto, anche se in modo parziale, per ogni cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI.
In particolare, il ticket sul licenziamento è dovuto nelle seguenti ipotesi: licenziamento per crisi d’impresa; licenziamento per giusta causa; licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo; licenziamento del lavoratore con contratto di lavoro intermittente; licenziamento collettivo, in mancanza di un accordo sindacale che preveda dimissioni incentivate; mancata conferma del contratto di apprendistato (il contratto cessa al termine del periodo di formazione, senza trasformazione in contratto a tempo indeterminato); dimissioni per giusta causa; dimissioni della dipendente in maternità, durante il periodo protetto; risoluzione consensuale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966 o a seguito di specifiche ipotesi di trasferimento.
Il contributo non è invece dovuto nei casi di: dimissioni volontarie; risoluzione consensuale, a meno che non derivi da una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro o dal trasferimento del dipendente ad altra sede, distante più di 50 km dalla residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; licenziamento conseguente a cambio di appalto, al quale sia succeduta un’assunzione presso un altro datore di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento dell’attività e chiusura del cantiere; decesso del lavoratore; scadenza del termine apposto al contratto a tempo determinato; licenziamento di un collaboratore domestico, di un operaio agricolo o di un operaio extracomunitario stagionale.
La tassa dovuta dal datore di lavoro come contributo di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente, sino a un massimo di tre anni. L’importo non deve essere proporzionato in base all’orario di lavoro effettuato: non c’è dunque alcuna differenza, in merito al calcolo, tra dipendenti part time e full time (non sono computati, comunque, i periodi non lavorati, in caso di contratto intermittente).
Per il 2019, considerato che il massimale NASpI, in base agli adeguamenti ISTAT, è aumentato e risulta pari a 1.221,44 euro, il datore di lavoro è tenuto a versare 500,79 euro (41% di 1.221,44 euro) per ogni anno di anzianità lavorativa, sino a un massimo di tre anni. Se l’anzianità del dipendente è diversa da 12, 24 o 36 mesi, e minore di 36 mesi, il contributo deve essere proporzionato al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (circ. INPS 22 marzo 2013 n. 44). Devono essere calcolati i periodi superiori a 15 giorni: la quota mensile, per il 2019, è pari a 41,73 euro (500,79 euro/12).
Nel caso in cui la cessazione del rapporto avvenga nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, l’aliquota percentuale dovuta a titolo di ticket licenziamento ammonta all’82%, salvo ipotesi di dimissioni incentivate.
Il contributo è moltiplicato per tre volte nel caso in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale (messaggio INPS 11 gennaio 2017 n. 99). Il ticket non raddoppia, ma resta inalterato al 41% del massimale NASpI, se la cessazione è avvenuta a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
Il versamento della tassa sul licenziamento deve avvenire in un’unica soluzione, tramite modello F24, con causale DM10, entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Ad esempio, se la cessazione avviene nel mese di marzo 2019, il ticket di licenziamento deve essere corrisposto entro la denuncia riferita al mese di aprile 2019, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 maggio 2019.
Quando la tassa sul licenziamento è versata nel secondo mese successivo a quello in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il datore deve trasmettere un flusso individuale, riferito al dipendente cessato, in analogia a quanto avviene nell’ipotesi di liquidazione di arretrati.
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