Reclamo ammesso anche senza la pronuncia di fallimento
Il decreto di inammissibilità del concordato, pronunciato durante il giudizio di omologazione, equivale al diniego della stessa
Il decreto del Tribunale con il quale sia dichiarata l’inammissibilità della proposta concordataria non è soggetto al reclamo ex art. 162 comma 2 del RD 267/42, salvo che – accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 del RD 267/42 – il Tribunale con sentenza dichiari anche il fallimento del debitore. In tal caso, infatti, l’art. 162 comma 3 del RD 267/42 riconosce la possibilità di presentare il reclamo ex art. 18 del RD 267/42 contro la sentenza che dichiara il fallimento e di fare valere, al tempo stesso, i motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
Sul tema, in verità, la giurisprudenza non segue un orientamento lineare. Si registrano principalmente due indirizzi. Il primo indirizzo giunge a ritenere che il reclamo ha ad oggetto la sentenza dichiarativa ...