Soluzione dei casi di «dual residence» delle società nel nuovo modello OCSE
L’Italia, in linea di principio, continuerà ad attribuire importanza dirimente alla sede di direzione effettiva
L’art. 4 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni non individua compiutamente i presupposti sulla base dei quali una persona, quale che sia la relativa natura, può considerarsi residente in uno Stato contraente ai fini pattizi; il paragrafo 1, in particolare, dispone che tale “status” possa essere riconosciuto a quanti siano assoggettati alla potestà impositiva di uno Stato in ragione della relativa legge interna, sulla base del proprio domicilio, della propria residenza, della sede di relativa direzione o di qualunque altro criterio similare.
Così facendo, il modello suggerisce un intervento del Trattato ad uno stadio successivo, ovvero quando la medesima persona, sulla base di quanto precede, sia considerata residente da entrambi gli Stati firmatari; il
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