Rimborso IVA dell’head office con la dichiarazione della stabile italiana senza limiti
Per il credito IVA della casa madre dovrebbe essere consentita la causale per i non residenti
A partire dal 2010, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 17 del DPR 633/72 dall’art. 11 del DL 135/2009, un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia non può più avere una duplice posizione IVA in Italia (una per la casa madre, attraverso identificazione diretta o rappresentante fiscale, e una per la stabile).
Pertanto, ove la casa madre effettui direttamente, senza il coinvolgimento della stabile italiana, operazioni rilevanti in Italia, pur rimanendo soggettivamente autonoma (nei confronti dei terzi) deve necessariamente utilizzare la posizione IVA della stabile, per assolvere eventuali adempimenti IVA e per esercitare i propri diritti, quali il rimborso dell’IVA a credito.
In merito, infatti, l’art. 38-bis2 del DPR 633/72, norma che regola ...
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