Il decreto Sblocca cantieri introduce una sorta di «riscossione ricattatoria»
Egregio Direttore,
sarà senz’altro a conoscenza della modifica apportata all’art. 80, comma 4, quinto periodo del DLgs. 50/2016 ad opera dell’art. 1, lett. n), comma 4 del DL 32/2019 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 aprile, che introduce nel nostro ordinamento tributario le “nuove fattispecie” della superfetazione accertativa e della riscossione ricattatoria.
Il modificato assetto complessivo prevede, da un lato, l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli stessi sono stabiliti (art. 80, comma 4, primo periodo).
Dall’altro lato, viene introdotta la nuova ipotesi secondo la quale l’esclusione può essere fatta valere se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare il mancato assolvimento di obblighi legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali anche non definitivamente accertati (art. 80, comma 4, quinto periodo).
Nulla quaestio, ovviamente, per le violazioni definitivamente accertate, secondo la previsione di legge già esistente e non modificata dal DL 32/2019, posto che la norma mira a salvaguardare le imprese che stanno sul mercato attenendosi a comportamenti virtuosi, anche dal punto di vista tributario e contributivo, penalizzando, giustamente, quei soggetti che tali comportamenti non pongono in atto.
Molte perplessità, invece, nascono in seno alla modifica legislativa nel cui perimetro vengono annoverate, a certe condizioni, le violazioni degli obblighi di pagamento non definitivamente accertate, ricomprendendo indistintamente, ad esempio, tanto le imposte dichiarate e non versate, oggetto di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, quanto le imposte derivanti da avvisi di accertamento.
Mi limiterò però a una sola considerazione, prescindendo, quindi, da una lunga serie di aspetti legati alla violazione, innanzi tutto, di principi costituzionalmente garantiti, come quello declinato dall’art. 27, comma 2 della Costituzione italiana, o al “mercato” della delazione tributaria, che potrebbe sorgere al fine di portare a conoscenza delle stazioni appaltanti le eventuali cause di esclusione relative a soggetti concorrenti sgraditi (con confini, oggi, non meglio definibili e immaginabili), oppure, ancora, alla superfetazione investigativa, se non proprio accertativa, attribuita alle stazioni appaltanti che, dopo essere venute in qualche modo a conoscenza delle violazioni ostative, dovranno anche adeguatamente dimostrarle.
Posto che è possibile rimuovere la causa di esclusione con il pagamento integrale o con la prima rata di quanto dovuto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, anche utilizzando tanto gli istituti deflattivi del contenzioso tributario quanto quelli messi a disposizione dalla normativa sulla pace fiscale, maliziosamente provo a mettere in fila un po’ di date.
Il 19 aprile è entrata in vigore la modifica legislativa in commento, il 30 aprile scade il termine di presentazione delle istanze di rottamazione-ter, mentre il 31 maggio è in scadenza il termine per la presentazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti. A pensar male si commette peccato, ma spesso si indovina, diceva qualcuno. Mi sembra, quindi, senza bisogno di ulteriori commenti, che il disincrostante normativo, piuttosto che a sbloccare i cantieri, atteso che è assai probabile vengano bloccati da una infinità di ricorsi amministrativi da parte degli esclusi, serva più che altro a sbloccare gli incassi, sia in un’ottica generale di riscossione ricattatoria che, in particolare, in vista del giro di boa dell’operazione condoni, pardon... pace fiscale.
Non voglio essere però troppo negativo. Sono certo, infatti, che la sensibilità del nostro legislatore porterà a una riforma della norma in commento... magari mettendoci mano dal prossimo 1° giugno.
Marco Cramarossa
Presidente AIDC Sezione di Bari
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