Il professionista risponde penalmente per il visto di conformità mendace
Possibile dichiarazione fraudolenta dato che il visto mendace è idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria
Il professionista che rilascia un visto di conformità mendace ovvero un’infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto sia alle specifiche sanzioni amministrative previste all’art. 39 del DLgs. 241/1997 sia a quelle penali riferibili al caso concreto, non trovando applicazione il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. (nonostante, si rileva, l’art. 39 del DLgs. 241/97 contenga la clausola “salvo che il fatto costituisca reato”).
In particolare, tale soggetto può incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, dal momento che l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione
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