Finanziamenti «sempre» postergati e rilevabili d’ufficio dal giudice
La postergazione opera già durante la vita della società e integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione
La Cassazione, nella sentenza n. 12994, depositata ieri, fornisce importanti precisazioni, sia sostanziali che processuali, in ordine ai finanziamenti dei soci postergati ex art. 2467 c.c.
Il primo punto sul quale la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi attiene alla questione se la postergazione impedisca alla società e, per essa, al suo organo amministrativo, già nel corso dell’ordinaria attività d’impresa, di aderire alla richiesta di rimborso del socio, ove sussistano le condizioni in cui la norma dispone la peculiare disciplina, e non solo in presenza di una procedura esecutiva, individuale o collettiva.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato come nel primo senso si rinvengano già alcuni obiter dicta nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25163/2017), sottolinea ...
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