L’indebita compensazione si consuma con la presentazione del modello F24
La Cassazione ha fatto il punto sul momento consumativo del reato con riferimento al singolo periodo d’imposta
Il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è integrato dal mancato versamento di somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti.
Secondo la sentenza n. 25336 della Cassazione, depositata ieri, non è sufficiente, ai fini della penale rilevanza, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da una operazione di compensazione tra somme dovute all’Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Del resto, è proprio la condotta, necessaria, di compensazione a esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il
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