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Erogazioni liberali per attività di cineteca della fondazione ammissibili all’Art bonus

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 luglio 2019

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Con la risposta a interpello n. 258 del 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammissibili all’Art bonus (art. 1 del DL 83/2014) le erogazioni liberali in favore di una fondazione destinate al sostegno delle sue attività di “cineteca” relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.

Nel caso di specie, una fondazione, costituita per volontà del Comune (suo attuale unico socio fondatore), “favorisce la più ampia diffusione della cultura cinematografica attraverso l’attività di conservazione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico, nonché la promozione della cultura cinematografica sul territorio, anche attraverso attività di carattere educativo e formativo”. Tra le attività della fondazione rientra espressamente “l’acquisizione, conservazioni, catalogazione, restauro studio e ricerca”.

Con riferimento agli “istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, secondo la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali di cui al DLgs. n. 42/2004, sono considerati tali “i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, ove per «archivio» si intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ambito possono quindi trovare collocazione le attività svolte dalla fondazione istante, dal momento che la “cineteca è un archivio specializzato nella raccolta, conservazione, studio e ricerca dei materiali audiovisivi, un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo”.

Con riferimento alla natura giuridica del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, l’Agenzia ritiene, in linea con la risoluzione n. 136/2017, che il requisito dell’appartenenza pubblica risulti soddisfatto nel caso di specie.

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