ACCEDI
Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Modifiche al Regolamento per la formazione professionale continua

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 agosto 2019

x
STAMPA

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 agosto scorso è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal CNDCEC nella seduta del 12 giugno 2019.

Rispetto alla versione entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (si veda “Regole specifiche per le SAF nel nuovo regolamento della formazione continua” del 4 gennaio 2018) le modifiche interessano l’art. 8, dedicato alle esenzioni.

Rimane fermo che:
- l’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” in casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore (sarà il Consiglio dell’Ordine a valutare e decidere discrezionalmente sull’istanza di esonero);

- l’esonero vale nei casi di maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;

- l’esenzione è possibile anche in caso di servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale.

Quest’ultima precisazione, che correla in maniera proporzionale la riduzione dei crediti al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale, viene inserita ora anche nella lettera c) comma 1 dell’art. 8 del Regolamento, che è riferita ai casi di esonero per malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno sei mesi non derivante da sanzioni disciplinari.   

Infine, viene introdotto un nuovo caso in cui l’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua”: quello dell’assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. Anche in questo caso l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. 

TORNA SU