Registro e ipocatastali fisse per la fusione tra enti culturali con struttura organizzativa comune
Con la risposta a interpello n. 342, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’atto di fusione tra due enti non commerciali che appartengono alla medesima struttura organizzativa culturale va assoggettato ad imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, rendendosi applicabile l’art. 1 comma 737 della L. 147/2013.
Tale norma agevolativa stabilisce che gli atti di trasferimento di beni (sia mobili che immobili) sono soggetti alle imposte di registro e ipocatastali nella predetta misura a patto che siano rispettate tre condizioni:
- il trasferimento avvenga a titolo gratuito;
- sia effettuato nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione;
- si realizzi tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione in parola risulta applicabile anche all’operazione oggetto di esame, consistente nella fusione per incorporazione tra due enti privati non commerciali che si occupano della promozione della ricerca e della prevenzione delle malattie oncologiche.
Premesso che la possibilità di applicare la norma agevolativa alle operazioni di fusione tra enti non commerciali ha trovato conferma nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04255 dell’11 dicembre 2014, l’Agenzia osserva che l’operazione rappresentata nell’istanza di interpello integra tutti i presupposti richiesti dall’art. 1 comma 737 della L. 147/2013.
In primo luogo, la fusione costituisce un atto di riorganizzazione a titolo gratuito.
Inoltre, poiché l’ente incorporante condivide con l’ente incorporato le medesime finalità, e i rispettivi statuti sono strutturati in modo da creare un forte legame istituzionale tra i due enti, che si manifesta anche attraverso l’adozione di un modello organizzativo che collega i relativi organi deliberativi, di governo, di gestione e di controllo, l’Agenzia ritiene che detti enti possano considerarsi parte di una stessa struttura organizzativa culturale.
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