Sull’omessa dichiarazione di società esterovestite decide il giudice che accerta il reato
La Cassazione, nella sentenza n. 37170/2019, ha precisato che, in ordine al reato di omessa dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche (art. 5 del DLgs. 74/2000), la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale (art. 18 comma 2 primo periodo del DLgs. 74/2000); domicilio fiscale che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente.
Nondimeno, nel caso di società con domicilio fiscale all’estero, il secondo periodo del comma 2 dell’art. 18 del DLgs. 74/2000 introduce una diversa regola di determinazione del giudice territorialmente competente. È stabilito, infatti, che, in tal caso, “è competente il giudice del luogo di accertamento del reato” (coerentemente con l’esigenza di impedire al contribuente la scelta del giudice competente, che sarebbe stata possibile ove il criterio fosse stato quello del luogo di commissione dell’illecito).
La società, in tali casi, è esterovestita; nel senso che essa ha la sede legale e, dunque, anche il domicilio fiscale, all’estero. Essa, tuttavia, ha anche una “stabile organizzazione” in Italia, svolgendosi nel territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale; sicché, da tale condizione derivano l’assoggettamento della stessa all’imposizione nazionale e i conseguenti obblighi dichiarativi a suo carico.
Nella specie, in particolare, il profilo di illiceità del fatto contestato riposa proprio nella circostanza che la società ha, da un punto di vista formale, un domicilio fiscale all’estero, il quale, tuttavia, non corrisponde a quello reale, collocabile in Italia; e da tale situazione di apparenza la società intende conseguire un qualche vantaggio fiscale, sottraendosi all’imposizione da parte degli organi nazionali.
Una volta stabilito che il criterio di determinazione della competenza nella specie applicabile è quello del luogo di accertamento degli illeciti, occorre, poi, sottolineare come, con tale locuzione, si individui il luogo in cui il reato sia stato scoperto nella sua materialità e ove si siano sviluppate le prime indagini; ovvero quello in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero in cui sia stata compiuta una valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
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