Regime forfetario consentito se lavoro autonomo e dipendente persistono senza modifiche
Ai sensi dell’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Con la circolare del 10 aprile 2019 n. 9, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguisse sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non trova applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Con la risposta a interpello n. 382 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il predetto chiarimento reso dalla circ. n. 9/2019 trova applicazione nei confronti di un medico che ha contestualmente due tipologie di rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria:
- uno come lavoratore autonomo, in quanto titolare di contratto d’opera sottoscritto nel 2016;
- uno come dipendente, in forza di contratti a tempo determinato.
In tal caso, la causa ostativa non è integrata posto che “il duplice rapporto di lavoro (rispettivamente relativo all’attività professionale di dentista e lavoratore dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, sulla base di quanto descritto dall’istante, continua a esser tale senza subire alcuna modifica sostanziale”.
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