Legittimazione alle proposte concorrenti nel concordato preventivo
Libera circolazione dei crediti problematici anche per gli acquisti dei terzi nel Codice della crisi
L’art. 163 comma 4 del RD 267/42, introdotto dal DL 83/2015 (conv. L. 132/2015), attribuisce la facoltà di presentare una proposta concorrente ai creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda, vantino crediti pari ad almeno al 10% di quelli risultanti dalla situazione patrimoniale (che, secondo alcune interpretazioni, dovrebbe intendersi riferita all’elenco dei creditori).
L’interpretazione della norma – che ha avuto una ridotta diffusione pratica – ha sollevato alcuni dibattiti, che si sono soffermati, principalmente, sul profilo della legittimazione alla presentazione della proposta concorrente. Secondo un primo orientamento, coloro che rivestono la qualifica di creditori concorsuali (ab origine) avrebbero la legittimazione ad acquistare ...
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