Calcolo del periodo di comporto in base al CCNL effettivamente applicabile
Il periodo cui occorre riferirsi per vagliare la legittimità del licenziamento non è quello indicato nel contratto collettivo formalmente applicato se diverso
Con la sentenza n. 22367/2019, la Corte di Cassazione, ribadendo l’onere del datore di lavoro di allegare e provare i fatti costitutivi del legittimo esercizio del proprio potere di recesso e, in caso di superamento del periodo di comporto, i fatti che indubbiamente lo attestino, ha focalizzato l’attenzione su un profilo piuttosto interessante.
Secondo la Suprema Corte, il periodo di comporto potrà dirsi superato – e il conseguente licenziamento legittimo – perché è stato calcolato ai “sensi definiti dalla contrattazione collettiva di settore”.
Ciò che rileva per i giudici di legittimità, dunque, non è che il periodo di comporto sia stato superato sulla base del contratto collettivo formalmente applicato dal datore di lavoro (nel caso di specie, il CCNL Dipendenti Commercio), ...
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