Le prestazioni del medico di laboratorio possono godere dell’esenzione IVA
Secondo la Corte Ue non è rilevante che vi sia un rapporto di fiducia con il paziente
L’applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni mediche effettuate da un soggetto passivo d’imposta nell’esercizio delle professioni sanitarie non è subordinata all’esistenza di un rapporto di fiducia tra il prestatore e il paziente. È questo uno dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nell’ambito della sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-700/17 (Peters).
La questione posta dal giudice del rinvio deriva dalla controversa qualificazione delle prestazioni che un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio effettuava nei confronti di una società, la quale forniva a sua volta servizi di laboratorio a studi privati o ad altri enti, quali ospedali e centri di riabilitazione. Secondo l’Amministrazione
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