È assurdo che lo Stato chieda al beneficiario quali aiuti ha concesso
Gentile Redazione,
si rischia di essere ripetitivi con quanto scritto negli scorsi mesi in relazione agli obblighi espositivi nella Nota integrativa per il 2018 dei non meglio precisati “sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni: in quel caso (e solo per quel caso), con soluzione tutta italiana, la legge è stata modificata a ridosso del termine di redazione della Nota integrativa.
Adesso, nonostante i pressanti problemi ISA e le nuove discussioni sulla limitazione dei contanti, mi permetto di far notare che in fase di redazione del modello REDDITI 2019 relativo alperiodo d’imposta 2018 ci troviamo a confrontarci con i righi finali del quadro RS, contenenti il nuovo prospetto sugli aiuti di Stato. Le istruzioni precisano che “il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento”.
Subito dopo, le istruzioni si premurano di dire, in sostanza, che l’indicazione degli aiuti già fatta in RU non sostituisce l’obbligo di indicazione in RS.
Qui, a differenza che per la Nota integrativa, non mi risultano neppure fissati limiti minimi per l’esenzione dall’indicazione.
Alla fine delle 6 pagine (diconsi 6 pagine di istruzioni per la compilazione di soli 2 righi del modello REDDITI!) troviamo la tanta attesa tabella con i codici identificativi degli specifici aiuti di stato da indicare. Fine di ogni problema?
No, perché l’ultimo codice è quello residuale, un generico “999” per “Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati” che riapre i giochi in zona Cesarini e cancella tutte le certezze acquisite con i precedenti codici riportati nella suddetta tabella.
Premesso che un aiuto di stato non è così facile da individuare (e se non sbaglio in materia esistono innumerevoli casi dubbi fra giurisprudenza nazionale e comunitaria), la cosa assurda è che lo Stato chieda al beneficiario quali aiuti esso stesso ha concesso astenendosi dall’individuarli tutti e lasciando la patata bollente in mano al beneficiario, più o meno inconsapevole.
Anche su Eutekne.info si è fatto qualche esempio di aiuto di stato, ad esempio, non sono tali i super ammortamenti (si veda “Nuovo prospetto degli aiuti di Stato nel quadro RS del modello REDDITI 2019” del 10 giugno 2019, ma la casistica è sicuramente variegata: ad esempio, lo sgravio accisa gasolio per gli autotrasportatori (già indicato allo Stato tre volte e cioè: prima con apposita istanza trimestrale alla Agenzia delle Dogane, poi esplicitamente evidenziato in F24 con apposito codice tributo, infine in specifica sezione del quadro RU) è un aiuto di stato da inserire (PER LA QUARTA VOLTA!) in RS401?
La sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RS sinceramente non mi è chiara: dalla lettura delle istruzioni (“l’indicazione degli aiuti nel prospetto … è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”) è solo apparentemente più blanda di quella originaria prevista per l’omissione in Nota integrativa (restituzione dell’aiuto), ma sarebbe meglio che venissero forniti chiarimenti più precisi in relazione a cosa si va incontro se per caso ci si dimentica di indicare in RS un aiuto di Stato per cui esiste già piena conoscenza a tutti livelli.
Insomma: abbiamo capito che questi aiuti di Stato meritano una pubblicità che neppure il lancio di un nuovo detersivo si può permettere (manca solo il volantinaggio all’uscita dei supermercati), con la differenza che il costo e i rischi della pubblicità del detersivo sono a carico del produttore di detersivi, mentre qui vengono addossati ai consumatori.
Enrico Danelli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco
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