Documenti non elencati non sempre inutilizzabili nel processo tributario
L’importante è che la difesa della controparte non sia effettivamente lesa
L’art. 24 comma 1 del DLgs. 546/92 sancisce: “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti”.
In altri termini, salvo si tratti dei documenti che vanno, ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 546/92, depositati in occasione della costituzione in giudizio (in sostanza la ricevuta di trasmissione e di consegna della PEC e la copia dell’atto impugnato, unitamente alla procura al difensore), i documenti possono, a scelta della parte, essere depositati insieme ad un atto processuale (ricorso, appello, controdeduzioni, memoria) o in via separata.
Se prodotti in via separata, vanno elencati
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